Il Conto Termico è un’incentivazione finanziaria per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, indipendentemente dalla loro tipologia e destinazione d’uso (purché siano accatastati e dotati di impianto termico.
Non è una detrazione fiscale, ma un contributo assegnato a enti pubblici e privati o imprese (anche per affittuari con contratto di locazione o comodato d’uso, purché il proprietario autorizzi) che sostengono spese per interventi agevolabili. I beneficiari devono essere documentati come coloro che sostengono le spese, con l’obbligo di avere un conto corrente personale per l’accredito dell’incentivo.
Il bonifico non deve contenere riferimenti alle detrazioni fiscali o a ristrutturazioni, ma deve essere ordinario con la causale specifica per beneficiare dell’agevolazione (numero fattura, data, partita iva dell’azienda, codice fiscale beneficiario dell’incentivo).
L’incentivo copre fino al 65% delle spese sostenute e può essere richiesto per diversi interventi, come la sostituzione di impianti di climatizzazione, l’installazione di collettori solari termici, e altri. Nei 5 anni che seguono il rilascio dell’ultimo importo relativo al contributo è obbligato a far effettuare manutenzione dell’impianto installato e conservare i documenti originali relativi al contratto stipulato e all’accesso agli incentivi.
I soggetti privati, inclusi i condomini, possono usufruire dell’incentivo per vari tipi di impianti in sostituzione a quelli esistenti ad eccezione dell’installazione di collettori solari termici fino a 2.500mq che possono essere installati ex novo.
È possibile sostituire impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore, con generatori a biomassa, installare collettori solari termici, sostituire scaldacqua elettrici con quelli a pompa di calore, sostituire impianti di climatizzazione con sistemi nuovi ibridi.
La richiesta deve essere presentata in via telematica entro 60 giorni dal termine dei lavori di installazione/sostituzione a pena di decadenza. Sono validi i pagamenti effettuati nei 90 giorni che precedono la richiesta dell’intervento.